Il Consiglio federale ha deciso il 19 agosto due cose nello stesso comunicato, e vanno in direzioni opposte. Da un lato ha prorogato lo statuto di protezione S fino al 4 marzo 2028, dando diciotto mesi di orizzonte a chi ce l’ha, ai Cantoni e ai datori di lavoro. Dall’altro, dalle domande presentate dal 20 agosto 2026 lo statuto S si concede solo a chi ha assolto i propri eventuali obblighi militari in Ucraina.
La restrizione arriva dall’Europa. Il 30 luglio gli Stati membri UE hanno prorogato la protezione provvisoria fino al 4 marzo 2028 limitandone l’accesso, e dal 31 luglio la concedono solo a chi ha adempiuto gli obblighi militari: in pratica sono toccati gli uomini in età di leva, chi è iscritto nell’elenco dei riservisti e chi si è arruolato volontario. La Svizzera non era vincolata giuridicamente a seguirla, e ha scelto di allinearsi. Non è il primo giro di vite: da novembre 2025 lo statuto S era già limitato a chi aveva l’ultimo domicilio in regioni occupate o contese.
Chi ha già lo statuto S non è toccato da niente di tutto questo, e il programma S resta in piedi fino al 2028 con il contributo federale di 3’000 franchi per persona all’anno destinato all’integrazione, alla lingua e all’accesso al lavoro.
Il passaggio che avrà più conseguenze pratiche è un altro, e nel comunicato sta in fondo. Da marzo 2027 i primi rifugiati ucraini arrivano a cinque anni di soggiorno, e la legge sull’asilo a quel punto dà diritto a un permesso di dimora B collegato allo statuto S. È un permesso B particolare: lo rilascia il Cantone senza che serva l’approvazione della SEM, però decade da solo nel momento in cui lo statuto S viene revocato. Chi vuole qualcosa di più stabile deve passare dalla normativa sui casi di rigore, che è una strada separata e con condizioni sue.